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Reach: è sufficiente che la domanda di registrazione sia presentata da uno degli importatori

Corte di giustizia ue, 11 aprile 2024, causa c-654/22
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Reach: è sufficiente che la domanda di registrazione sia presentata da uno degli importatori

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 11 aprile 2024, resa nella causa C-654/22 (dopo aver precisato che l’esclusione dall’ambito di applicazione del Regolamento REACH prevista dall’art. 2, par. 1, lett. b), deve essere interpretata in senso stretto) chiarisce che l’acquirente di una sostanza sottoposta ad obbligo di registrazione non è tenuto a presentare la relativa domanda di registrazione qualora un altro soggetto abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione Europea ed abbia presentato tale domanda, purché la stessa sia completa.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-654/22, è stata chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione di diverse previsioni del Regolamento REACH, ovvero:

  1. l’art. 2, par. 1, lett. b), che prevede che “Il presente regolamento non si applica… alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito”;
  2. l’art. 3, punti 10 e 11, che chiarisce che “Ai fini del presente regolamento, si intende per: ... importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione”, in relazione all’art. 6, par. 1, che prevede che “Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno presenta una registrazione all'Agenzia”.

La questione trae origine da una controversia sorta avanti al Tribunale di primo grado delle Fiandre Orientali – Sede di Gent (Belgio). 

In particolare, una Società belga aveva ordinato ad un’altra, con sede a Singapore, più di una tonnellata di urea; il carico di urea era stato fisicamente portato in un deposito doganale a Gent da una Società terza, con sede in Germania. Tale ultima Società tedesca, ritenendosi “importatore” ai sensi del Regolamento REACH, presentava la domanda di registrazione dell’urea all’ECHA. A seguito di un controllo da parte del Servizio Pubblico Federale per la sanità pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l’ambiente del Belgio, lo stesso infliggeva alla Società belga (che aveva ordinato l’urea), una sanzione pecuniaria, ritendendo che fosse più corretto qualificare tale Società come “importatore” e che, pertanto, sulla stessa incombesse l’onere di chiedere la registrazione all’ECHA.

Prima di affrontare la tematica oggetto della sanzione irrogata nel caso di specie, occorre chiarire un’altra questione che emerge dalla fattispecie, ovvero il fatto che la merce si trovava in “deposito doganale”.

Ebbene, l’art. 2, par. 1, lett. b), del Regolamento REACH (sopra richiamato), nell’elencare le condizioni per l’esclusione dal relativo ambito di applicazione, prevede due requisiti, ovvero che le sostanze (a) non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e (b) si trovino in determinate condizioni (deposito temporaneo, zona franca, deposito franco in vista di una riesportazione, transito), tra le quali non compare il deposito doganale.

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE chiarisce che il deposito doganale rappresenta un regime doganale specifico, che non può essere equiparato alle altre condizioni previste dalla norma in questione, e ciò anche in ragione della ratio legis, diretta ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. La Corte si pronuncia, pertanto, in tali termini: “l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, prevista da detta disposizione si applica unicamente alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale e che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, qualora tali sostanze siano poste in una delle situazioni espressamente menzionate da detta disposizione”. 

Fatta tale precisazione, passiamo a considerare la questione principale posta dal caso in esame, ovvero il concetto di “importatore” ed il relativo obbligo di presentare la domanda di registrazione all’ECHA.

Sul punto, occorre partire dal presupposto che la finalità dell’art. 3, punti 10 e 11 e dell’art. 6, par. 1, del Regolamento REACH (sopra richiamati) è quella di garantire che tutte le informazioni disponibili sulle sostanze siano raccolte, al fine di contribuire all’individuazione delle relative proprietà pericolose.

In ragione di ciò, la Corte di Giustizia UE ritiene che “non è necessario che più persone qualificabili come "importatore" presentino, nell'ambito di una stessa importazione, una domanda volta alla registrazione delle sostanze di cui trattasi. Purché la sua domanda di registrazione sia completa, è sufficiente che una sola di tali persone adempia all'obbligo derivante dall'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento”. L’acquirente di una sostanza sottoposta ad obbligo di registrazione non è, pertanto, tenuto a presentare la relativa domanda di registrazione qualora un altro soggetto abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione Europea ed abbia presentato tale domanda. Resta, tuttavia, l’onere di verificare che la domanda di registrazione sia completa e corredata dal relativo fascicolo e dalla relativa relazione sulla sicurezza chimica.

Ciò chiarito, i Giudici prendono l’occasione per specificare che, tuttavia, tale interpretazione non deve essere foriera di prassi elusive.

In particolare, viene precisato che non è possibile ripartire il quantitativo di una sostanza tra più importatori per far sì che il quantitativo attribuito a ciascuno di essi sia inferiore alla soglia fissata ai fini dell’obbligo di registrazione.