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Equa remunerazione di autori ed artisti. La via italiana di recepimento dell’articolo 18 della Direttiva Copyright

Prospettiva
Ph. Fabio Toto / Prospettiva

La strategicità dell’industria culturale e creativa in Europa per PIL (pari a oltre il 6,8) e posti di lavoro (7,1/) ha via via rafforzato l’esigenza di creare un mercato effettivamente unico, rafforzando gli ecosistemi creativi, attuando politiche a sostegno degli investimenti, assicurando un ciclo virtuoso di reinvestimento nelle opere europee, dando impulso alla crescita economica e occupazionale, il pluralismo dei media e la diversità culturale[1].

A tali richieste ha ampiamente risposto la Direttiva Copyright, ora in via di attuazione, che, come noto, si propone di modernizzare l’istituto autoriale in Europa così da adeguarlo all’ecosistema digitale sia in termini di enforcement, che di diritti esclusivi che di limitazioni ed eccezioni.

Senonché il Capo III della stessa Direttiva pare essere diversamente ispirato. Sembra infatti esprimere una chiara deriva regolatoria, intervenendo nei rapporti tra le parti e proponendo modelli e tecniche di negoziazione che assicurino l’equa remunerazione degli autori e degli artisti, interpreti ed esecutori. Deriva che invero non pare da ricondurre a una traiettoria paternalistica, quanto piuttosto alla necessità di accelerare il completamento della Digital Single Market Strategy[2], creando condizioni comuni per lo sfruttamento transazionale dei diritti.

Interpretando siffatta esigenza in vista di una graduale e funzionale armonizzazione, l’articolo 18 innalza a paradigma di mercato il diritto degli autori a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico dei diritti concessi, là dove l’articolo 19 introduce obblighi di trasparenza, l’articolo 20 apre a meccanismi di adeguamento contrattuale, l’articolo 21 introduce meccanismi di ADR e l’articolo 22 introduce un diritto di revoca[3].

In particolare guardando al primo comma dell’articolo 18, in cui viene concesso agli autori il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata nel caso in cui trasferiscano i loro diritti esclusivi, potrebbe essere recepito con minimi interventi di implementazione proprio perché la legge italiana già assicura meccanismi in grado di assorbire i diritti richiamati; quanto al secondo comma, per cui “gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi, non si può prescindere dal tenere a mente le ipotesi citate al considerando 73 della Direttiva, consentendo quindi il ricorso ai pagamenti forfettari in casi specifici e tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori.

Più in generale, infatti, sul fronte dell’adeguatezza e proporzionalità della remunerazione, la Legge n. 633/1941 già prevede meccanismi di equo compenso ed equa remunerazione in favore di autori e AIE (i.e. 18 bis, 46 bis; 73, 73 bis, 80; 84;84 bis, 71 sept-oct). A ciò si aggiunga che l’articolo 130 LDA indica i casi in cui è ammissibile il pagamento forfettario, là dove è la stessa Direttiva al Considerando 73 a valorizzare le specificità di ciascun settore, così ritenendo i pagamenti forfettari forme adeguate di remunerazione ove non manifestamente sproporzionati (Considerando n. 78).

Insomma, il Capo III della Direttiva si propone di innestare dei principi in sede europea che a livello nazionale sono ben radicati e sono declinati attraverso un denso articolato normativo.

Se così è, nel processo di attuazione la barra del timone del legislatore nazionale dovrà essere ferma nel preservare i meccanismi esistenti ed evitando di sovrascrivere le norme vigenti, nonché nell’indirizzare il ragionamento nell’ottica della prevalenza del principio della libertà contrattuale, operando un bilanciamento coerente e ragionevole tra diritti e interessi, tenendo conto delle specificità dei diversi settori dell’industria creativa in fase di investimento (es. settore audiovisivo/editoria musicale/editoria libraria/), valorizzando le buone pratiche esistenti e di eventuali accordi intercategoriali stipulati in alcuni settori, riducendo la litigiosità e favorendo la carica deflattiva della norma[4].

In concreto, le esigenze di intervento interno sembrano davvero limitate[5], al più traducendosi nell’inserimento al Capo II della LDA dedicato alla Trasmissione dei diritti di utilizzazione della definizione del principio di remunerazione equa ed adeguata in caso di concessione di diritti esclusivi, sulla falsariga del Considerando n. 73.

Si tratterà poi di individuare i soggetti beneficiari, vincolando le condizioni all’esercizio dell’azione di cui all’articolo 1448 Codice Civile da parte di autori e AIE, nel caso di mancato raggiungimento dei 2/3 del valore espresso nel contratto entro il termine di cui all’articolo 1449 Codice Civile.

Sarà poi il caso di escludere le opere create nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa in cui l’attività creativa è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita. Infine, di assicurare la liceità dell’ipotesi in cui la controprestazione dei contratti di licenza o trasferimento possa avere ad oggetto anche una prestazione di servizi.

Insomma, e concludendo, con minimi interventi chirurgici e il sapiente ricorso alle buone pratiche di mercato, autori e interpreti potranno confidare su un sistema bilanciato e sicuro, così da essere incentivati a partecipare attivare all’industria culturale.

 

[1] Obiettivi già delineati nel report della Commissione ‘Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future. A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT’ (2009) 14-20; analogamente ella Comunicazione della Commissione ‘A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe’ (2011) 287 final, 9-10.

[2] In tal senso si vedano gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia per il mercato unico digitale in Europa, 2015/192 final.

[3]  Per una prima analisi sulla ratio dell’equa remunerazione nella direttiva copyright si veda G. Priora, Catching sight of a glimmer of light: Fair remuneration and the emerging distributive rationale in the reform of EU copyright law, disponibile al sito https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5043

[4] Per un analisi comparativa delle “bestseller clauses” in Germania, Spagna, Olanda e altri Paesi europei si veda lo studio Strengthening the Position of Press Publishers and Authors and Performers in the Copyright Directive, disponibile al sito: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/IPOL_STU%282017%29596810_EN.pdf

[5] La sufficienza della normativa nazionale rispetto al testo della direttiva si contestualizza anche in una generale ispirazione del testo alla normativa italiana,  V. Falce, “La direttiva Ue sul copyright si ispira all’Italia”, disponibile al sito https://www.ilsole24ore.com/art/la-direttiva-ue-copyright-si-ispira-all-italia-AErlUJTD