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Art. 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

2. L’invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;

d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’articolo 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

4. L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Rassegna giurisprudenziale

Invito a presentarsi (art. 375)

La formulazione letterale dell’art. 375, comma 3, così come modificata dall’art. 26 del D.Lgs. 12/1991, pone in rilievo, attraverso l’utilizzo della forma verbale “può”, un contenuto informativo solo eventuale dell’atto, modellandone la tipologia formale in relazione alla funzione, ossia ai fini del giudizio immediato previsto dall’art. 453, comma 1: se, dunque, l’invito a comparire è finalizzato all’interrogatorio dell’indagato, esso, oltre i requisiti di individuazione oggettiva e soggettiva espressamente elencati nel secondo comma dell’art. 375, dovrà necessariamente contenere, sia pure in forma di embrionale contestazione provvisoria, una “sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute” (primo periodo del terzo comma dell’art. 375), mentre agli ulteriori fini del ricorso al suindicato rito speciale l’indicazione di elementi e fonti di prova, unitamente all’avvertimento che potrà essere presentata una richiesta di giudizio immediato, costituirà un profilo aggiuntivo solo variabile, ma non necessariamente indefettibile, né sanzionato da cause di nullità, del contenuto informativo dell’atto (in base al secondo periodo del terzo comma della citata disposizione normativa).

Ne discende, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale con riferimento alle possibili alternative ipotizzate, nella connessa previsione dell’art. 453, comma 1, in relazione ai tipici presupposti del giudizio immediato richiesto dal PM: a) che il PM “può presentare richiesta di giudizio immediato solo se la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l’evidenza della prova, ovvero se - a seguito di invito a presentarsi emesso a norma dell’art. 375, comma 3, secondo periodo, e contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l’indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l’evidenza della prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato - la persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non sia irreperibile”; b) che “ai fini della contestazione del fatto, tali garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, l’unica differenza essendo riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, previsto dall’art. 415-bis, comma 2, al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga mente alla specificità del giudizio immediato, la contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l’evidenza della prova, richiamata dagli artt. 453 e 375, comma 3 (Sez. 6, 39452/2016).

La richiesta dell’indagato di rendere l’interrogatorio al PM ai sensi dell’art. 375, eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell’art. 415-bis, che obbliga l’organo dell’accusa ad assumere l’atto di indagine preliminare; pertanto non è nullo il decreto di citazione a giudizio emesso senza procedere all’interrogatorio dell’indagato che non ne abbia avanzato espressa richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche se in precedenza lo stesso aveva reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal PM (Sez. 6, 17702/2004).

L’invito a rendere interrogatorio previsto dall’articolo 375 non può essere equiparato, ai fini dell’art. 160, alla facoltà di presentarsi al PM per rendere dichiarazioni o per essere sottoposto ad interrogatorio previsto dall’articolo 415-bis: solo il primo è infatti un atto funzionale allo svolgimento delle indagini, che lo stesso organo dell’accusa ritiene indispensabile, e che rientra tra gli atti processuali aventi natura probatoria ai quali correttamente viene riconosciuta capacità interruttiva della prescrizione perché testimoniano la volontà dello Stato di perseguire l’illecito (SU, 21833/2007).

L’invito a presentarsi al PM per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di cui all’art. 375, costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 3, 7007/2012).